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D.L. 30/12/2005 n. 27312. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui ai commi da 1 a 8, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001 n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002 n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 8.605. 13. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale di cui al comma 9, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926 n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. 14. La misura dell'indennità di cui al comma 13 è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 15. L'indennità di cui ai commi 13 e 14 è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento al personale di cui al comma 11, e, nell'ambito della missione di cui al comma 9, al personale impiegato nella NATO Training Mission (NTM), se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. 16. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni di cui al presente articolo sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997 n. 490, e 5 ottobre 2000 n. 298, e successive modificazioni. 17. Al personale militare impiegato nella missione di cui ai commi da 9 a 11 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decretolegge 1° dicembre 2001 n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002 n. 6. 18. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui al presente articolo sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 19. Per i reati di cui al comma 18 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma. 20. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001 n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002 n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 22. 21. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla missione internazionale di cui ai commi da 9 a 11 si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001 n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002 n. 15. 22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 217.633.525 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 39-viciester - Attività socialmente utili 1. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, al primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato a prorogare» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la regione interessata». Art. 39-viciesquater - Formazione di personale sanitario 1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001 n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonchè dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione». Art. 39-viciesquinquies - Modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 287 1. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 287, e successive modificazioni, dopo le parole: «in base ai rispettivi ordinamenti » sono aggiunte le seguenti: «nonchè tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni». Art. 39-vicies sexies - Consigli di amministrazione delle fondazioni liricosinfoniche 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, al comma 1, le parole: «da sette membri» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a nove membri». Art. 39-vicies septies - Interventi per il patrimonio culturale 1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003 n. 240, si applica anche nei confronti della soprintendenza archeologica di Pompei. Per l'anno 2006, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attività culturali può destinare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti derivanti dai biglietti d'ingresso ai complessi archeologici, riscossi dalla soprintendenza nei precedenti esercizi, previo accertamento della non sussistenza di impegni contabili o contrattuali sui predetti fondi, all'attuazione di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili. 2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti, iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, non impegnati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere destinati, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, all'attuazione di interventi sul patrimonio culturale immediatamente cantierabili, nonchè ad interventi di sviluppo della gestione dei complessi monumentali o museali. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 39-duodetricies - Commissione per le adozioni internazionali 1. Al comma 3 dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983 n. 184, e successive modificazioni, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro». Art. 39-undetricies - Indennità di trasferta per le Forze armate e di polizia 1. All'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, le parole: «nonchè alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate» sono soppresse. 2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dopo il comma 213, è inserito il seguente: «213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio». Art. 39-tricies - Contributi per la ricostruzione a favore di territori colpiti da calamità naturali 1. Al comma 100, quinto periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, le parole: «articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 15». Art. 40 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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